Giurisprudenza

Sulla competenza in materia di ambiente e energia: fra ordinamento comunitario, Stato, Regioni ed enti locali.

Corte Costituzionale, 11 novembre 2011, n. 308
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23., in quanto le disposizioni censurate prevedono un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il legislatore regionale non può procedere autonomamente all’individuazione dei siti nei quali non è consentita la costruzione dei suddetti impianti, potendo ciò avvenire solo sulla base delle linee guida nazionali. In particolare, non è consentito alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa e ciò in quanto l’adozione delle linee guida nazionali, previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, è informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Corte Costituzionale, 21 ottobre 2011, n. 275
Non spettava allo Stato imporre alle province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2 e 17.1 del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente alla individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e vanno, di conseguenza, annullati i punti 1.2 e 17.1 del suddetto d.m. 10 settembre 2010, limitatamente alle parole “e le province autonome”.

T.A.R. Toscana Sez. II, n.1473, 11 ottobre 2011
Se alla luce di consolidata giurisprudenza costituzionale, in presenza di una normativa statale che non contempla alcuna limitazione specifica alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, né pone divieti inderogabili, ma rinvia all’adozione di criteri comuni per tutto il territorio nazionale, è negata al legislatore regionale la possibilità di provvedere autonomamente alla localizzazione dei siti inidonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, deve a fortiori escludersi che risultati analoghi possano venire perseguiti dagli enti locali in sede di pianificazione urbanistica, con conseguente illegittimità degli atti di normazione secondaria che ponessero in ambito comunale limitazioni sconosciute alla legge statale.

Corte Costituzionale, 15 giugno 2011 n. 192
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 27 l.r. Piemonte n. 18/2010 che dispone la sospensione le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all’approvazione delle linee guida nazionali. Infatti, tale disposizione contrasta con la norma di principio dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 che fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento al fine di consentire la semplificazione amministrativa e di garantire l’uniformità sull’intero territorio nazionale delle regole del procedimento autorizzativo.

Corte Costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 44
E’ illegittimo l’art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010 che prevede, per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, il rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree, per violazione dell’art. 117, co. 3 della Costituzione. Infatti, i limiti all’edificabilità degli impianti non possono essere posti autonomamente dalle Regioni in assenza di linee guida approvate in conferenza Unificata, poiché tale disciplina attiene alla materia di potestà legislativa concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione di energia”, in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla legislazione statale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, c. 12, l.r. Campania n.2/2010, che autorizza lo scarico in mare senza sottoporre i reflui ad alcun trattamento, per contrasto con l’art. 117 Cost. 1 c. e 2 c. lett s). Infatti tale norma contrasta con la disciplina statale a tutela dell’ambiente, che mira ad impedire l’inquinamento marino  tramite eliminazione degli scarichi.

Corte di Giustizia della Comunità Europea, 21 luglio 2011, causa C-2/10
Il diritto dell’U.E. in materia ambientale e energetica non osta a normative regionali e statali maggiormente restrittive.
Così, il divieto imposto dalla legge della Regione Puglia n. 31 del 2008 di installare impianti eolici non destinati all’autoconsumo in siti di importanza comunitaria e di protezione speciale senza alcuna preventiva valutazione dell’incidenza del progetto sull’ambiente viene così ritenuta conforme al perseguimento degli stessi obiettivi perseguiti dalle direttive 92/43 e 79/409 (in materia di habitat naturale e avifauna).

Corte Costituzionale 26 marzo 2010, n. 119
E’ illegittimo l’articolo 3 della L.r. Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, che consente la presentazione della semplice Dia al posto dell’autorizzazione unica per una serie di impianti a fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, idraulico, a biomassa) fino alla soglia di 1 MWe, soglia superiore a quella prevista dalla normativa statale (Dlgs 387/2003). Il Dlgs 387/2003 stabilisce che diverse e più favorevoli soglie di potenza degli impianti, e caratteristiche dei siti di installazione per cui sia sufficiente la Dia, le può indicare solo un decreto ministeriale. Se lo fa una Regione, essa viola la competenza statale in materia di energia ex articolo 117, comma 3, Costituzione.

Sugli incentivi alle fonti rinnovabili

Consiglio di Stato, Sez. VI - 28 gennaio 2011, n. 657
Nell’art. 8, c. 6 del decreto ministeriale del 28 luglio 2005, i termini la cui inosservanza comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, sono riferiti al mancato compimento delle fasi di realizzazione ed esercizio dell’impianto e non alla mancata comunicazione al riguardo, emergendo da ciò l’evidente ratio della normativa di sanzionare con la decadenza dal diritto all’incentivazione non l’inadempimento formale della comunicazione delle operazioni di realizzazione dell’impianto ma quello, sostanziale, di non avere dato luogo a tali operazioni, in coerenza con il fine ultimo della normativa in materia consistente nella incentivazione della realizzazione degli impianti.

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, sentenze 17 novembre 2011, nn. 1580, 1583 e 1584
Il TAR ammette la possibilità di cumulare il contributo erogato ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 17/1990, finalizzato alla realizzazione di un impianto innovativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, funzionale al processo produttivo, con altri contributi pubblici, compresi quelli erogati dal GSE sulla base del c.d. “Conto energia”, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 115/2008, stante la diversa ratio espressa dalle norme, la diversa natura degli interventi e il diverso scopo perseguito: mentre il contributo erogato dalla Camera di Commercio si inserisce in un più generico quadro destinato a sostenere investimenti delle imprese artigiane riconducibili al risanamento ambientale, che solo casualmente coincide con la realizzazione di un impianto fotovoltaico, il d.lgs. 115/08 non prevede l’erogazione di un ulteriore finanziamento o contributo alla realizzazione dell’investimento ma solo il riconoscimento di tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

Sulla localizzazione degli impianti

T.A.R. Abruzzo 13 febbraio 2012, n. 73
Sebbene le norme autorizzatorie regionali abruzzesi (in particolare le “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” - D.G.R. 22 marzo 2010, n.244 e successive modifiche e integrazioni) dichiarino espressamente come non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici le zone esterne dei parchi nazionali regionali senza fare riferimento alle zone esterne alle aree naturali protette, risulta logica l’interpretazione che mira a proteggere anche le zone esterne alle aree naturali, verificandosi altrimenti una disparità di trattamento che le linee guida abruzzesi certamente non intendevano perseguire.L’interpretazione delle norme sulle riserve naturali deve essere fatta con i consueti canoni interpretativi alla luce della gerarchia dei valori costituzionali, laddove l’interesse alla tutela dell’ambiente prevale sul pur importante interesse economico alla realizzazione dell'iniziativa.

T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, 08 novembre 2011, n. 383
E’ da considerarsi illegittima la variante urbanistica che ponga limitazioni alla localizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, n. 1356, 18 luglio 2011
Le competenze in tema di individuazione di aree idonee e di elaborazione di criteri di corretto inserimento degli impianti di energie rinnovabili nel paesaggio appartengono unicamente alla Conferenza Unificata e in via generale alle Regioni in via meramente attuativa; non anche a Province e Comuni.

T.A.R. Marche - Ancona, 26 maggio 2011, n. 363
Il Piano Energetico Ambientale Regionale delle Marche è illegittimo nella parte in cui impone che le aree nelle quali si intende collocare impianti eolici abbiano una ventosità minima di 5 m/s. Allo stesso modo è illegittima la deliberazione di G.R. n. 829/2007, sempre nella parte in cui stabilisce criteri di localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, visto che la Corte costituzionale ha statuito che le Regioni non hanno il potere di adottare linee guida per l’installazione degli impianti che utilizzano le energie rinnovabili prima della emanazione delle linee guida statali.

TAR Campania - Napoli, Sez. VII, 26 novembre 2010, n. 25848
Gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (fra i quali gli impianti “a biomasse”) comportano un diverso impatto sul territorio e sull’ambiente circostante come dimostra il fatto che mentre i secondi possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, di converso l’art. 196, c. 3 dlgs. 152/06 invita le regioni a privilegiare la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime.

Sui profili ammistrativistici procedimentali

T.A.R. Umbria - Perugia, 3 maggio 2011 n. 124 

Che nel procedimento dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio conclusivo di VIA non configuri un atto impugnabile in via autonoma si evince anzitutto dal “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” di cui è menzione nel comma terzo a proposito dell’autorizzazione unica, la cui conformità alle garanzie ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata dall’autorità preposta al rilascio senza particolari modalità procedimentali. In conformità a ciò deve essere interpretato l’art. 7 della legge regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero “giudizio motivato” la valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di competenza della Regione.

TAR Sicilia - Catania, Sez. I, 14 gennaio 2011, n. 35
Secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, l’autorizzazione unica – tramite il meccanismo della Conferenza di servizi – sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, comprese le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico. Di conseguenza, qualora un parere sia reso al di fuori della Conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta, al pari di un atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in materia.

TAR Lazio, Sez. II quater, 2 dicembre 2010, n.34945
In materia di energia eolica, all’autorizzazione unica non si applica l’art. 15 del T.U. edilizia ai fini della decadenza.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 31 maggio 2010, n. 959

L’ordinanza resa dall’Ente comunale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 242-244 del d.lgs. n. 152 del 2006 (TUA) per la bonifica dell’area inquinata non è sussumibile fra le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 112/1998 ed all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), disciplinate dall’ordinamento per far fronte ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Atti di diritto internazionale 

Risoluzione n. 65/151 dell’Assemblea Generale ONU, che ha designato il 2012 come “Anno Internazionale dell’energia sostenibile per tutti”; testo integrale reperibile all’indirizzo http://www.onuitalia.it/images/stories/Risoluzione.pdf

Conclusioni sull’anno 2011 dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, World Energy Outlook 2011; sintesi del documento in lingua italiana reperibile all’indirizzo http://www.iea.org/weo/docs/weo2011/es_italian.pdf